Art. 5.
(Durata dell'agevolazione contributiva).

      1. Le aziende possono usufruire dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1 per un quinquennio.
      2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, ove l'azienda abbia consecutivamente differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività. Nel caso in cui l'azienda opti per tal scelta, essa usufruisce ancora per un quinquennio dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può comunque deliberare di mantenere il carattere stagionale della propria attività e in tale caso essa può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva esclusivamente per un anno.